Che cos’è il TIMOE ARERA?

Il TIMOE (Testo Integrato delle Morosità Elettriche), emanato da ARERA, è un regolamento che disciplina la gestione delle situazioni di morosità nel settore dell’energia elettrica. Questo testo stabilisce le modalità di messa in mora e sospensione della fornitura, garantendo equità e trasparenza nel trattamento dei clienti morosi.

Che cos’è il TIMOE?

Il TIMOE (Testo Integrato delle Morosità Elettriche) è un regolamento emanato da ARERA che disciplina la gestione delle situazioni di morosità nel settore dell’energia elettrica. In vigore dal 1 gennaio 2019, il TIMOE stabilisce le modalità e le tempistiche per la messa in mora dei clienti che non pagano le bollette e definisce gli indennizzi spettanti agli utenti in caso di mancato rispetto di queste disposizioni da parte delle compagnie energetiche.

Secondo il comma 6.3 del TIMOE, le società elettriche sono obbligate a
inviare un avviso di messa in mora tramite raccomandata A/R o PEC entro 40
giorni dal mancato pagamento, pena la revoca del contratto. Il testo è stato
aggiornato nel 2023 per adeguarsi alle nuove esigenze del mercato e include
anche una banca dati per segnalare i morosi.

Questo regolamento si affianca ad altri strumenti come il TIQE e il TIMG per garantire trasparenza e affidabilità nel settore energetico italiano.

Le Modalità e le Tempistiche della Messa in Mora

Il TIMOE (Testo Integrato delle Morosità Elettriche) emanato da ARERA regola le situazioni di morosità nel settore dell’energia elettrica. In caso di mancato pagamento delle bollette entro la scadenza, la società fornitrice può attuare un processo di messa in mora, che prevede un sovrapprezzo sul totale dovuto.

Se l’utente ha cambiato fornitore (switching), il vecchio fornitore può richiedere il Corrispettivo CMOR come indennizzo, secondo il TISIND, dopo un periodo di 6-12 mesi dal passaggio al nuovo fornitore, e solo per importi pari o superiori a 10 euro.

La revoca della richiesta di switching può essere effettuata dal nuovo
fornitore ai sensi del comma 6.3 del TIMOE in caso di morosità pregressa. Le
disposizioni del TIMOE 2024, che è stato aggiornato recentemente,
garantiscono una gestione rigorosa e trasparente delle morosità,
salvaguardando i diritti degli utenti e assicurando la continuità del
servizio.

Il testo completo del TIMOE può essere scaricato in formato PDF dal sito ufficiale di ARERA.

Cosa succede in caso di Debito Non Saldato?

Nel caso in cui un cliente non saldi le bollette dell’energia elettrica, il TIMOE (Testo Integrato delle Morosità Elettriche), emanato da ARERA, disciplina le procedure da seguire. Se il debito non viene saldato, il fornitore può richiedere al distributore la sospensione della fornitura per il contatore moroso. Tuttavia, tale richiesta può essere inoltrata solo dopo che il cliente è stato adeguatamente avvisato tramite comunicazioni tracciabili, come raccomandata A/R o PEC.

La comunicazione deve indicare il termine ultimo per il pagamento prima
della sospensione del servizio. Secondo il comma 6.3 del TIMOE, se il
cliente non regolarizza la sua posizione entro i tempi stabiliti, il
fornitore può procedere con la revoca del contratto.

Questo sistema garantisce che i clienti siano informati e abbiano la possibilità di regolarizzare la propria situazione prima di subire la sospensione della fornitura. Le norme del TIMOE aggiornato al 2024 sono progettate per assicurare equità e trasparenza nel processo di gestione delle morosità, in linea con altri regolamenti come il TIQE e il TIMG.

Quali sono le Tempistiche per la Sospensione della Fornitura?

Il TIMOE (Testo Integrato delle Morosità Elettriche), pubblicato da ARERA, determina le regole e le scadenze per la sospensione della fornitura in caso di mancato pagamento delle bollette. Il fornitore può inoltrare la richiesta di sospensione all’impresa distributrice solo dopo 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento specificato nella comunicazione di messa in mora.

La sospensione della fornitura diventa effettiva:

  • 15 giorni dopo l’invio della raccomandata al cliente.
  • 10 giorni dopo la ricezione della ricevuta di consegna della PEC.
  • Più di 20 giorni dopo l’emissione della raccomandata, se il fornitore può dimostrare la data di invio.

Se il misuratore tecnico lo permette, la procedura prevede una riduzione del 15% della potenza disponibile per i primi 15 giorni, trascorsi i quali la sospensione diventa totale. In conformità con il comma 6.3 del TIMOE, il fornitore può richiedere la revoca del contratto in caso di morosità continua.

Le norme del TIMOE aggiornato al 2024 garantiscono che i clienti siano informati correttamente e abbiano l’opportunità di regolarizzare la propria posizione prima dell’interruzione del servizio.

Cosa comporta essere Cattivi Pagatori per il TIMOE?

Essere classificati come “cattivi pagatori” ai sensi del TIMOE (Testo Integrato delle Morosità Elettriche) di ARERA significa essere inseriti in un registro di morosità gestito dai fornitori di energia. Questo status si applica agli utenti che, a causa del mancato pagamento delle bollette, subiscono la sospensione della fornitura.

Per essere rimossi da questo elenco, è necessario saldare il debito accumulato. Tuttavia, l’uscita dalla lista non è immediata, richiedendo un certo periodo di permanenza nell’elenco anche dopo aver regolarizzato la propria posizione.

Le normative aggiornate del TIMOE 2024 regolano questi processi, assicurando che i fornitori di energia possano gestire efficacemente i crediti insoluti, in conformità con le disposizioni del comma 6.3 del TIMOE.

Quando al Cliente spetta ricevere un Indennizzo?

Il TIMOE (Testo Integrato delle Morosità Elettriche), emanato da ARERA, stabilisce che i fornitori di energia devono seguire specifiche modalità e tempistiche per la messa in mora e la sospensione della fornitura in caso di mancato pagamento. Se queste disposizioni non vengono rispettate, il cliente ha diritto a ricevere un indennizzo.

Il fornitore è tenuto a versare l’indennizzo direttamente al cliente o ad accreditarlo nella prima fattura utile. Nessun costo può essere addebitato per la sospensione o la riattivazione della fornitura in tali circostanze.

Analogamente, nel settore del gas, il TIMG (Testo Integrato Morosità Gas) applica meccanismi simili, regolando le procedure di messa in mora, sospensione della fornitura e indennizzi.

La revoca ai sensi del comma 6.3 del TIMOE può avvenire se il fornitore non
rispetta le procedure stabilite, garantendo che i diritti dei clienti siano
tutelati e che le pratiche di recupero credito siano trasparenti e giuste.
Le norme del TIMOE aggiornato al 2024 assicurano una regolamentazione
rigorosa, proteggendo i consumatori dalle pratiche scorrette e garantendo il
rispetto delle tempistiche per la gestione delle morosità

Clienti Non Disalimentabili: chi non può finire nel TIMOE o nel TIMG

I clienti non disalimentabili sono quegli utenti che, anche in caso di morosità, non possono essere soggetti alla sospensione della fornitura di energia elettrica e quindi non rientrano nelle disposizioni del TIMOE o del TIMG. Tra questi clienti vi sono persone che necessitano di macchine salvavita per motivi di salute e strutture pubbliche o private come ospedali, case di cura, scuole e carceri, che forniscono servizi di pubblica utilità.

Per questi clienti, è previsto solo il processo di messa in mora. Nonostante la persistenza della morosità, la sospensione della fornitura non può essere applicata.

Le norme del TIMOE aggiornato al 2024 e del TIMG assicurano che questi
utenti continuino a ricevere energia elettrica e gas, riconoscendo la
necessità critica di questi servizi per la loro sicurezza e funzionalità.
Tali strutture sono escluse dalle misure di revoca previste dal comma 6.3
del TIMOE, garantendo così una fornitura ininterrotta di energia.

Che cos’è il TIMG?

Il TIMG (Testo Integrato Morosità Gas) è l’equivalente del TIMOE per il settore del gas, emanato da ARERA per regolamentare le situazioni di morosità. Esso stabilisce le modalità per la messa in mora e la sospensione della fornitura in caso di mancato pagamento delle bollette del gas, analogamente a quanto previsto per l’energia elettrica.

Come per il TIMOE, il fornitore deve avvisare il cliente tramite raccomandata A/R o PEC prima di avviare la procedura di messa in mora. Se il pagamento non viene effettuato entro i tempi previsti, il fornitore può richiedere la sospensione della fornitura dopo 3 giorni dal termine ultimo. Inoltre, il TIMG prevede la possibilità di applicare un Corrispettivo di Morosità (CMOR), un costo aggiuntivo per il recupero dei crediti insoluti.

Il Servizio di Default si attiva quando un cliente rimane senza contratto per cause a lui imputabili, mentre il Servizio di Ultima Istanza (FUI) garantisce la continuità della fornitura per motivi non dipendenti dal cliente. Entrambe le modalità assicurano che il cliente sia informato e che la gestione della fornitura passi al fornitore competente per quel territorio.

Le normative del TIMOE aggiornato al 2024 e del TIMG sono cruciali per garantire il rispetto delle procedure e la tutela dei diritti dei consumatori.

Aggiornato su 30 Ott, 2024

Alessandra Alfia Selvaggi