Distacco contatore in caso di morosità ecco come fare
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Sommario Si è clienti morosi in caso di ritardo del pagamento delle bollette. Se il ritardo raggiunge tempi elevati si incorre nel rischio del distacco delle forniture. Come evitare?
Il ritardo del pagamento di una bolletta, può nuocere un rischio grosso al cliente, evitare distacco per morosità bolletta infatti conviene tenere d’occhio la scadenza delle proprie bollette.
È possibile evitare il distacco per morosità in bolletta? Ebbene sì, è possibile evitarlo facendo maggiore attenzione alle scadenze prima di tutto, e in caso di ormai ritardo accumulato, il consiglio è quello di pagare il prima possibile la bolletta morosa, in modo da non ritrovarsi spiacevoli conseguenze come:
- interessi che aumentano in maniera proporzionale con il ritardo nel pagamento, causando bollette ancora più salate
- sospensione della fornitura con conseguenti interessi, in caso di continua mancanza di pagamenti anche a seguito di solleciti
Cosa deve fare il fornitore per staccare la fornitura?
Abbiamo appena accennato di un distacco o sospensione della fornitura.
Ma nello specifico, come funziona?
L’azienda fornitrice, a seguito di un comportamento moroso da parte di un cliente, è obbligata dalle normative ARERA in primo luogo ad inviare un sollecito o messa in mora, ricordando di dover effettuare il pagamento e stabilendo anche una data di scadenza.
Successivamente, in caso di ulteriore non saldo del debito, il fornitore deve inviare un ultimo sollecito prima di poter effettuare manovre di sospensione dell’utenza.
Nei casi possibili, ovvero quando si possiede un contatore telegestito per la fornitura di elettricità, prima di attuare la sospensione l’azienda può limitare la fornitura riducendo del 15% la potenza disponibile, in modo da limitare l’erogazione del servizio.
Com’è fatta la messa in mora?
Il sollecito che dovrà presentare il fornitore ad un cliente moroso, quindi a seguito di bollette non pagate, verrà inviato attraverso canali legali come raccomandata o PEC con riferimento alle fatture morose.
- una data termine che se non rispettata ulteriormente, porterà alla sospensione dell’utenza;
- una data finale entro cui il cliente deve pagare;
- un avviso specifico se la mora riguarda importi di almeno due anni prima, in quanto ha diritto alla prescrizione. Infatti se la messa in mora viene inviata con un ritardo di due anni, non ha più alcuna validità;
- per la fornitura elettrica può essere presente un avviso di limitazione del flusso prima della sospensione effettiva;
- l’informazione al cliente riguardo agli indennizzi automatici di cui potrà beneficiare in caso di non rispetto delle tempistiche o errato invio dell’avviso da parte del fornitore;
- l’eventuale addebito dell’indennizzo che sarà addebitato nell’invio della successiva fattura utile
- le modalità di comunicazione che dovrà sfruttare il cliente per accertare l’avvenuto pagamento.
Quali sono gli indennizzi automatici?
Come già detto precedentemente, i fornitori sono obbligati a seguire delle normative atte per gestire i loro comportamenti e per tutelare i clienti, anche morosi ovviamente.
In caso di non rispetto di tali norme, i venditori devono corrispondere degli indennizzi automatici al cliente a seconda dei casi:
- se il sollecito o comunicazione di messa in mora è stata inviata all’indirizzo sbagliato, l’indennizzo è di circa 30€
- se la comunicazione di messa in mora non rispetta le tempistiche definite dalle norme ARERA, sarà corrisposto un indennizzo di 20€
- se la sospensione della fornitura viene richiesta prima della fine dei 3 giorni lavorativi precedenti alla scadenza del termine ultimo di pagamento
Le tempistiche definite dalle norme ARERA precedentemente accennate riguardano:
Le tempistiche per il termine di pagamento
- non può essere inferiore a 15 giorni solari da invio raccomandata
- non può essere inferiore a 10 giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna della PEC o raccomandata
- non può essere inferiore ai 20 giorni solari dall’invio della comunicazione scritta qualora quest’ultimo non fosse documentato
Il termine della richiesta della sospensione della fornitura
- non può essere inferiore ai 3 giorni lavorativi dal termine dell’ultimo pagamento
Il termine massimo dell’invio della costituzione in mora al vettore postale da parte del fornitore
- non può superare i 3 giorni lavorativi
Quando non si può sospendere la fornitura per morosità?
Finora abbiamo parlato di come il fornitore può eseguire un distacco per morosità, ma ci sono dei casi in cui questa sospensione non può verificarsi.
Infatti esistono delle utenze, chiamate non disalimentabili, dove non è possibile praticare una sospensione in base alla tipologia di servizio.
Acqua
Per quanto riguarda la fornitura dell’acqua:
- le utenze ad uso domestico residente con attivo il bonus acqua
- le utenze ad uso pubblico come scuole ed ospedali
Elettricità
Per l’elettricità:
- utenze che per motivi di sopravvivenza devono rimanere connesse costantemente (macchinari salvavita);
- utenze con funzioni di pubblica utilità come scuole ed ospedali
Gas
L’utenza gas invece soltanto per le utenze sia ad uso pubblico, sia ad uso privato che svolgono attività per la società.
Consigli pratici per evitare il distacco di fornitura per morosità
In particolare è possibile avere una morosità in bolletta ed evitare il distacco in diversi modi, ma ora analizziamoli in maniera più dettagliata. I comportamenti da seguire sono i seguenti:
- prevenire è meglio che curare! Infatti facendo molta più attenzione alle scadenze è possibile evitare la morosità in bolletta. Ma non è così semplice come sembra, infatti una dimenticanza può capitare a chiunque. In nostro soccorso esistono metodi “innovativi” per la ricezione o il pagamento delle bollette:
- addebito diretto per effettuare i pagamenti, rendendoli rapidi, sicuri e soprattutto totalmente automatici;
- pagamento direttamente dal sito del fornitore mediante carte di credito o ricaricabili;
- ricezione delle bollette via e-mail anziché usufruire del servizio postale che come ben sappiamo è famoso per accumulare ritardi.
- pagare la bolletta, anche se si è in ritardo. Pagare in ritardo comporta degli interessi di mora applicabili appunto sulla bolletta da parte del fornitore. Questi interessi di mora devono essere pagati assieme all’importo e cambiano non solo in base ai giorni di ritardo, ma anche in base ad altri fattori:
- se ci si trova nel mercato tutelato gli interessi sono pari al tasso di riferimento indicato dalla Banca Centrale Europea, maggiorati del 3,5%, calcolati dal primo giorno di scadenza della bolletta;
- interessi riguardanti il costo di spedizione del sollecito bonario e della messa in mora;
- costi di sospensione e riattivazione della fornitura;
- in caso di cliente buon pagatore (ovvero che negli ultimi due anni ha pagato regolarmente ogni bolletta), gli interessi si applicano solo al tasso di interessi legali nei primi 10 giorni di ritardo;
Tuttavia, è bene sapere che verso i clienti morosi con uso domestico possessori del bonus acqua e alle utenze per uso pubblico, il fornitore può richiedere soltanto gli interessi di mora e gli interessi per il conseguente costo di spedizione del sollecito bonario e della messa in mora.
È possibile rateizzare una bolletta morosa?
Nel caso di costituzione in mora, il gestore può offrire un piano di rateizzazione anche delle bollette non pagate per evitare successivamente il distacco per morosità della fornitura.
In caso il cliente non dovesse pagare una delle rate, l’importo può essere maggiorato e, se previsto dal piano di rateizzazione, l’utente deve saldare l’intero debito entro 20 giorni dalla scadenza della rata. Se l’utente non dovesse pagare ulteriormente, il gestore può procede alla sospensione o limitazione della fornitura senza ulteriori preavvisi.
Riattivazione della fornitura: come avviene?
Nel caso in cui ci sia stato il distacco dell’energia per morosità il cliente può richiederne la riattivazione dopo aver attestato l’effettivo pagamento per intero della bolletta morosa colpevole.
La riattivazione cambia le proprie dinamiche e tempistiche in base alla tipologia di utenza interessata:
- Fornitura idrica: dalla data di attestazione effettiva del pagamento, il fornitore deve impiegare non più di 2 giorni feriali per effettuare la riattivazione altrimenti, in caso di ritardi, deve versare all’utente un indennizzo di circa 30€.
- Fornitura elettrica e di gas: dopo aver pagato la bolletta, bisogna inviare al fornitore la richiesta di riattivazione tramite i canali di telecomunicazione scelti, obbligando il venditore ad iniziare la procedura che si svolgerà entro un giorno feriale. Nel caso in cui, sia stata effettuata una riduzione di potenza disponibile non maggiore del 15%, la riattivazione deve avvenire entro un giorno lavorativo. Se il fornitore non dovesse rispettare queste tempistiche, nello specifico impiegandoci entro il doppio del tempo previsto, il cliente riceverà un indennizzo di circa 35€, entro il triplo del tempo circa 70€ e sforando anche quest’ultima tempistica l’indennizzo sarà di circa 105€.
Effettuare la sospensione e riattivazione ha un costo?
Esistono inoltre dei costi aggiuntivi riguardanti la sospensione e la riattivazione a cui dovrà far fronte un cliente moroso.
Nel caso specifico del gas, il costo della sospensione dipende dall’effettivo costo che l’azienda ha sostenuto, senza importi aggiuntivi, mentre la riattivazione è stabilita dal servizio di distribuzione.
Invece nel caso specifico dell’elettricità, la questione è un po’ più complessa e costosa essendo divisa in base al mercato in cui si opera:
- nel mercato libero i clienti devono pagare un contributo fisso per oneri amministrativi di 25,10€ ridotto del 50% se si possiede un contatore telegestito con un eventuale addebito per prestazioni commerciali stabilito nel contratto;
- nel mercato tutelato è presente lo stesso contributo fisso di 25,10€ insieme ad un ulteriore contributo per oneri amministrativi di 23€ sia per la sospensione e riduzione di potenza, sia per il ripristino e per la riattivazione della potenza.
Corrispettivo CMOR
In passato, prima delle attuali leggi che tutelano il mercato delle forniture, parecchi utenti cambiavano fornitore per non dover pagare le bollette morose, ma ora si può cambiare fornitore in morosità?
Sì, è possibile.
Tuttavia coloro che hanno effettuato un cambio fornitura, possono ritrovarsi da pagare il corrispettivo CMOR in un periodo che varia tra i 6 ed i 12 mesi dall’attivazione della nuova utenza.
Questo indennizzo indica una voce di spesa ed è presente solo in caso in cui il cliente abbia avuto un comportamento moroso verso il precedente fornitore, con debito pari o superiore a 10€.
Solo in questo caso, un cliente può ritrovarsi il corrispettivo CMOR in bolletta ma cosa deve fare per estinguerlo? Semplicemente andrà pagato assieme alla bolletta alla quale è allegato, sommandosi all’importo totale.
Per concludere possiamo dire che è possibile effettuare il cambio di fornitura in mora, ma ciò non significa che le bollette non pagate spariscano magicamente, vi perseguiteranno ovunque.
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Info
Aggiornato su 30 Ott, 2024
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