Non solo Naspi e Assegno di Disoccupazione, nel 2023 chi ha perso il lavoro può avvalersi di un nuova agevolazione: il Bonus SaR.
Oltre alla NASPI e all’assegno Dis-Coll (Disoccupazione), da quest’anno chi perde lavoro può avvalersi di un nuovo bonus. Chiamata anche Bonus SaR (Sostegno al Reddito), questa agevolazione è destinata ad un gruppo particolare di disoccupati che hanno avuto in contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato.
Quanto vale il bonus?
Il bonus viene erogato sotto forma di contributo ai beneficiari appartenenti a tre diverse categorie. Vediamole nello specifico:
- Ai destinatari delle categorie 1 e 2 spetta un importo lordo di € 1.000,00, al netto delle imposte previste dalla legge.
- Ai beneficiari della categoria 3, invece, spetta
- un contributo leggermente inferiore pari ad € 780,00, sempre al netto delle tasse.
Questi contributi hanno l’obiettivo di fornire un sostegno economico ai destinatari che si trovano in difficoltà finanziarie, in modo da aiutarli a far fronte alle spese quotidiane.
I destinatari possono utilizzare l’importo a loro discrezione, purché sia in linea con le norme fiscali in vigore.
Si raccomanda a tutti i beneficiari di controllare attentamente le modalità di erogazione del contributo e di consultare le informazioni ufficiali fornite dalle autorità competenti per garantire il corretto utilizzo dei fondi.
I requisiti per ottenere il bonus
Il bonus è destinato a tutti coloro che, prima di perdere il lavoro con uno o più contratti di somministrazione a tempo determinato o indeterminato, abbiano i sottocitati requisiti:
- Contratti full-time: Aver lavorato almeno 110 giorni di lavoro e che verso nello stato di sioccupazione da almeno 45 giorni negli ultimi 12 mesi dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.
Contratti part-time: In caso di contratti part-time misti, di tipo verticale o con Monte Ore Garantito (MOG), sono indispensabili 440 ore lavorato - Contratti full-time: Essere disoccupato da almeno 45 giorni e con minimo 90 giorni di lavoro maturati negli ltimi 12 mesi dall’ultimo giorno di lavoro con un contratto di lavoro in somministrazione.
Contratti part-time: 360 ore lavorate per i contartti part-time misti, verticali o con MOG). - Essere disoccupato da almeno 45 giorni e aver finito la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL), regolata dall’articolo 25 CNNL Agenzie per il Lavoro.
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Info
Scadenze per la presentazione della domanda
Dopo aver trascorso 45 giorni in stato di disoccupazione, il richiedente può presentare la propria domanda per ottenere una prestazione di sostegno al reddito. Tuttavia, c’è una finestra di tempo da considerare: il richiedente deve attendere almeno 60 giorni dalla fine del periodo di disoccupazione prima di presentare la domanda. Inoltre, il richiedente ha solo 68 giorni per inviare la domanda di sostegno al reddito (cioè tra il 106° e il 173° giorno successivo all’ultimo lavoro in somministrazione).
È importante rispettare questi tempi perché la domanda può essere respinta in caso contrario. Una volta presentata la domanda, il richiedente può sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro senza perdere il diritto alla prestazione. Questo è particolarmente utile per coloro che si trovano in cerca di lavoro e che intendono reinserirsi nel mercato del lavoro il prima possibile.
Istruzioni per fare domanda: La documentazione necessaria
I disoccupati possono presentare la loro richiesta di sostegno al reddito tramite la piattaforma online Forma.Temp. Per fare ciò, è necessario accedere alla piattaforma FTWeb e compilare il form con i dati richiesti. Inoltre, è necessario allegare la documentazione richiesta. Tra i documenti richiesti figurano:
- Codice Fiscale e tessera sanitaria
- Copia delle buste paga dell’Agenzia per il Lavoro che attestino l’anzianità lavorativa e le giornate svolte in somministrazione, inclusa quella di cessazione
- Estratto Conto Previdenziale emesso dall’INPS dopo almeno 105 giorni dalla cessazione dell’ultimo giorno di lavoro, che attesti i 45 giorni di disoccupazione
- Eventuali certificati di malattia, infortunio o maternità necessari per attestare i requisiti. Se l’evento sospensivo termina dopo la data di cessazione dell’ultimo contratto in somministrazione, è necessario fornire la documentazione che attesti la chiusura dell’evento.
- Documento che riporta le coordinate bancarie “IBAN” e la titolarità del conto corrente bancario o postale del richiedente la prestazione. Se si possiede una carta prepagata con IBAN, è possibile allegare la fotocopia (solo fronte) della carta con i dati richiesti (nome/cognome/stringa IBAN/nome ente di emissione).
- In caso di dimissioni volontarie per giusta causa, è necessario presentare la documentazione rilasciata dall’INPS che attesti il riconoscimento della NASPI.
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